Art. 3.
(Organi di governo della città

metropolitana di Roma).

      1. Sono organi di governo della città metropolitana di Roma: il sindaco metropolitano, il consiglio della città metropolitana, la giunta metropolitana e il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi della città metropolitana.
      2. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini compresi nel territorio della città metropolitana di Roma, secondo le disposizioni previste per l'elezione del presidente della provincia dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio della città metropolitana è composto da novanta consiglieri eletti in collegi uninominali, secondo il sistema per l'elezione del consiglio provinciale previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      4. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco metropolitano.
      5. Il sindaco di un comune o di un municipio è ineleggibile alla carica di consigliere della città metropolitana di Roma. Le cariche di sindaco metropolitano, di componente della giunta metropolitana e

 

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di consigliere della città metropolitana di Roma sono incompatibili con quelle di sindaco di comune o di municipio, di componente della giunta comunale o di municipio e di consigliere comunale o municipale dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.
      6. Il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi della città metropolitana è composto dai sindaci dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.